Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR): applicazione pratica

85% del patrimonio in gestione classificato ai sensi degli Articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR

Data di pubblicazione
18 ottobre 2021
Tempo di lettura
1 minuto/i di lettura

Che cos’è questo Regolamento? Chi rientra nella sua sfera di applicazione? Qual è il suo obiettivo? Quali sono le conseguenze per la nostra società? Ascolta il video elaborato per illustrare l’applicazione pratica del Regolamento SFDR per società di gestione attive come Carmignac.

Il Regolamento SFDR in sintesi

In vigore da marzo 2021, il Regolamento SFDR si prefigge di aumentare il livello di trasparenza degli investimenti sostenibili e di consentire agli investitori di confrontare i prodotti finanziari sulla base di criteri armonizzati.

Con questo nuovo regolamento, le società di gestione patrimoniale devono ora distinguere i prodotti che promuovono criteri ambientali e/o sociali (Articolo 8) e quelli che perseguono obiettivi di sostenibilità (Articolo 9) dagli altri prodotti (Articolo 6).

Abbiamo intrapreso un lungo percorso che richiede umiltà, determinazione e un senso di consapevolezza collettiva che ci sprona ad agire. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, e il livello elevato del patrimonio in gestione classificato ai sensi degli Articoli 8 e 9 evidenzia ad oggi il chiaro impegno di Carmignac a investire in modo sostenibile, con un obiettivo del 90% entro la fine dell’anno.

- Maxime Carmignac

Il Regolamento sull’informativa di sostenibilità del settore dei servizi finanziari (SFDR) 2019/2088 è un Regolamento europeo che impone alle società di gestione patrimoniale di classificare i loro Fondi come fondi ai sensi “dell’Articolo 8”, che promuovono caratteristiche ambientali e sociali, come fondi ai sensi “dell’Articolo 9”, che effettuano investimenti sostenibili con obiettivi misurabili, o come fondi ai sensi “dell’Articolo 6”, che non presentano necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per maggiori informazioni consultare la pagina https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=IT.

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